Sapevate che i cittadini italiani all’estero sono, secondo la burocrazia italiana, di due categorie: residenti nell’Unione Europea, a cui si applicano regole europee, e residenti in Paesi extracomunitari, a cui si applicano regole degne dell’avvocato Azzeccagarbugli dei Promessi Sposi?
Avete letto le nuove regole emanate dal Decreto-Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia a favore dei soggetti non residenti?
Ancora no? Allora apprestatevi a farlo. Potete farvi quattro risate senza spendere soldi per assistere ad um film comico al cinema.
Appare veramente incredibile il livello di arcaicismo a cui la nostra burocrazia giunge nel 2007, epoca di Internet, di connessione satellitare e di viaggi supersonici.
Se si legge il contenuto del decreto sembra di tornare indietro nel tempo a quello degli amanuensi, che con pazienza ricopiavano i libri ereditati per tramandarli ai posteri.
Tutto nasce dal tanto atteso decreto che doveva regolare le detrazioni a favore dei non residenti per carichi di famiglia. Decreto richiesto a gran voce da autorevoli deputati della maggioranza eletti nella circoscrizione estero.
L’ironia e la cosa buffa di questo decreto è che gli autorevoli rappresentanti delle circoscrizioni estere appartengono ad aree al di fuori dell’Unione Europea e perciò a quelle aree gravate da regole tanto contorte quanto buffe da ricordare scenette alla Totò o alla Troisi.
E gli stessi autorevoli rappresentanti della maggioranza hanno salutato il decreto con orgoglio.
Senza volere entrare nel merito del decreto e del complesso problema delle detrazioni ai soggetti non residenti, ci limitiamo ad analizzare la procedura adottata:
Mentre per gli italiani all’ estero residenti nell’Unione Europea basterà produrre una semplice autocertificazione per supportare le proprie rivendicazioni burocratiche, vediamo i requisiti scritti dagli autorevoli burocrati del ministero dell’Economia e delle Finanze (non dall’avvocato Azzeccagarbugli di Manzoni):
Gli italiani residenti in Paesi extracomunitari dovranno produrre:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; (qualcuno per caso sa cos’è l’asseverazione, se è una cosa che un prefetto brasiliano (ad esempio) sa cos’è?).
b) documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti residenti in Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 1961 (siamo sicuri che gli emigrati in condizione di indigenza conoscono benissimo l’Apostille );
c) documentazione validamente formata dal Paese di residenza, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal consolato italiano (di nuovo la tanto amata asseverazione).
C’è solo da stupirsi che in tutta questa documentazione richiesta non siano inclusi i famosi capponi per l’avvocato Azzeccagarbugli. Ma chissà che quei capponi non siano già stati donati ai menzionati parlamentari felici del risultato ottenuto e quindi meritevoli di un premio per il loro duro lavoro di lobbying svolto.
Articolo pubblicato nell' ottobre 2007
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